Premessa: mi reputo una persona a 360°, questo vuol dire che se parlo di cucina parlo di me ed in me c'è tutto. Credo ancora che quel che è pubblico è privato e ciò che è privato è anche pubblico. Per questo aderisco.
Premessa: ieri sera a
Porta a Porta si è parlato del comma 29, il cosiddetto ammazza-blog, ma gli spettatori di certo
non avranno capito di cosa si tratta. E siccome per Gasparri e dintorni
Internet è uno strumento micidiale,
è evidente che i nostri politici e la nostra classe dirigente 1) non
sanno niente della rete e pure legiferano su di essa 2) non hanno idea
del mondo che c'è qui dentro 3) hanno bisogno di un corso full immersion
del comma ammazza-blog che stanno per legiferare. Bene il corso glielo
offriamo noi, gratuitamente, perché caro Gasparri sì,
Internet è uno strumento micidiale di libertà, di creatività, di condivisione di sapere e di conoscenza. Mondi inesplorati, capisco perfettamente (Arianna).
Probabilmente
oggi stesso ricomincerà il dibattito parlamentare sul disegno di legge
in materia di riforma delle intercettazioni, disegno di legge che
introdurrebbe, una volta approvato, numerose modifiche al nostro
ordinamento lungo tre direttrici: limitazioni alla utilizzabilità dello
strumento delle intercettazioni da parte dei magistrati; divieto di
pubblicazione di atti di indagine per i giornalisti, anche se si tratta
di atti non più coperti da segreto; estensione di parte della normativa
sulla stampa all’intera rete.
Cerchiamo di chiarire sinteticamente i dubbi espressi in materia.
Il disegno di legge di riforma delle intercettazioni ha un impatto significativo sulla rete?
Il ddl di riforma della normativa sulle intercettazioni influisce sulla
rete in due modi, innanzitutto perché le limitazioni introdotte dal ddl
in merito alla pubblicabilità degli atti di indagine riguarda,
ovviamente, anche la rete, relativamente al giornalismo professionale,
ma soprattutto perché in esso è presente il comma 29 che è scritto
specificamente per la rete.
Cosa prevede il comma 29?
Il comma 29 estende parte della legislazione in materia di stampa,
prevista dalla legge n. 47 del 1948, alla rete, in particolare l’art. 8
che prevede la cosiddetta “rettifica”.
Cosa è la rettifica?
La rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisione,
introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere dei media
unidirezionali e di bilanciare le posizioni in gioco. Nell’ipotesi di
pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai
cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, un semplice
cittadino potrebbe avere non poche difficoltà nell’ottenere la
“correzione” di quelle notizie, e comunque ne trascorrerebbe molto tempo
con ovvi danni alla sua reputazione. Per questo motivo è stata
introdotta la rettifica che obbliga i direttori o i responsabili dei
giornali o telegiornali a pubblicare gratuitamente le dichiarazioni o le
rettifiche dei soggetti che si ritengono lesi.
Il comma 29 estende la rettifica a tutta la rete?
La norma in questione estende la rettifica a tutti i “siti
informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per
via telematica”. La frase “ivi compresi i giornali quotidiani e
periodici diffusi per via telematica” è stata introdotta in un secondo
momento proprio a chiarire, a seguito di dubbi sorti tra gli esperti del
ramo che propendevano per una interpretazione restrittiva della norma
(quindi applicabile solo ai giornali online), che la norma deve essere
invece applicata a tutti i siti online.
Ovviamente sorge comunque la necessità di chiarire cosa si intenda per
“siti informatici”, per cui, ad esempio, potrebbero rimanere escluse la
pagine dei social network, oppure i commenti alle notizie.
Al momento non è dato sapere se tale norma si applicherà a tutta la
rete, in ogni caso è plausibile ritenere che tale obbligo riguarderà
gran parte della rete.
Entro quanto tempo deve essere pubblicata la rettifica inviata ad un sito informatico?
Il comma 29 estende la normativa prevista per la stampa, per cui il
termine per la pubblicazione della rettifica è di due giorni
dall’inoltro della medesima, e non dalla ricezione. La pubblicazione
deve avvenire con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa
metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui
si riferiscono”.
E’ possibile aggiungere ulteriori elementi alla notizia, dopo la rettifica?
Il ddl prevede che la rettifica debba essere pubblicata “senza
commento”, la qual cosa fa propendere per l'impossibilità di aggiungere
ulteriori informazioni alla notizia, in quanto potrebbero essere intese
come un commento alla rettifica stessa. Ciò vuol dire che non dovrebbe
essere nemmeno possibile inserire altri elementi a corroborare la
veridicità della notizia stessa.
Se io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a
rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza
di condanna per furto?
La rettifica prevista per i siti informatici è sostanzialmente
quella della legge sulla stampa, la quale chiarisce che le informazioni
da rettificare non sono solo quelle contrarie a verità, bensì tutte le
informazioni, atti, pensieri ed affermazioni “da essi ritenuti lesivi
della loro dignità o contrari a verità”, laddove essi sono i soggetti
citati nella notizia. Ciò vuol dire che il giudizio sulla
assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente
demandato alla persona citata nella notizia. Non si tratta affatto, in
conclusione, di una valutazione sulla verità, per come è congegnata la
rettifica in sostanza si contrappone la “verità” della notizia ad una
nuova “verità” del rettificante, con ovvio scadimento di entrambe le
“verità” a mera opinione (Cassazione n. 10690 del 24 aprile 2008:
“l’esercizio del diritto di rettifica… è riservato, sia per l’an che per
il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa,
al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di
stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o
dell’immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della
rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è
tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata
disposizione, all’integrale pubblicazione dello scritto di rettifica,
purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito
qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che
la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione
penale”).
Come deve essere inviata la richiesta di rettifica?
La normativa non precisa le modalità di invio della rettifica,
per cui si deve ritenere utilizzabile qualunque mezzo, fermo restando
che dopo dovrebbe essere possibile provare quanto meno l’invio della
richiesta. Per cui anche una semplice mail (non posta certificata)
dovrebbe andare bene.
Cosa accade se non rettifico nei due giorni dalla richiesta?
Se non si pubblica la rettifica nei due giorni dalla richiesta scatta una sanzione fino a 12.500 euro.
Che succede se vado in vacanza, mi allontano per il week end,
o comunque per qualche motivo non sono in grado di accedere al computer
e non pubblico la rettifica nei due giorni indicati?
Queste ipotesi non sono previste come esimenti, per cui la
mancata pubblicazione della rettifica nei due giorni dall’inoltro fa
scattare comunque la sanzione pecuniaria. Eventualmente sarà possibile
in seguito adire l’autorità giudiziaria per cercare di provare
l’impossibilità sopravvenuta alla pubblicazione della rettifica. È
evidente, però, che non si può chiedere l’annullamento della sanzione
perché si era in “vacanza”, occorre comunque la prova di un accadimento
non imputabile al blogger.
La rettifica prevista dal comma 29 è la stessa prevista dalla legge sulla privacy?
No,
si tratta di due cose ben diverse anche se in teoria ci sarebbe la
possibilità di una sovrapposizione parziale. La legge sulla privacy
consente al cittadino di chiedere ed ottenere la correzione di dati
personali, mentre la rettifica ai sensi del comma 29 riguarda
principalmente notizie.
Con il comma 29 si equipara la rete alla stampa?
Con
il suddetto comma non vi è alcuna equiparazione di rete e stampa, anche
perché tale equiparabilità è stata più volte negata dalla Cassazione. Il
comma 29 non fa altro che estendere un solo istituto previsto per la
stampa, quello della rettifica, a tutti i siti informatici.
Con il comma 29 anche i blog non saranno più sequestrabili, come avviene per la stampa?
Assolutamente
no, come già detto con il comma 29 non si ha alcuna equiparazione della
rete alla stampa, si estende l’obbligo burocratico della rettifica ma
non le prerogative della stampa, come l’insequestrabilità. Questo è uno
dei punti fondamentali che dovrebbe far ritenere pericoloso il suddetto
comma, in quanto per la stampa si è voluto controbilanciarne le
prerogative, come l’insequestrabilità, proprio con obblighi tipo la
rettifica. Per i blog non ci sarebbe nessuna prerogativa da bilanciare.
Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false?
E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.
Se ritengo che la rettifica non sia dovuta, posso non pubblicarla?
Ovviamente è possibile non pubblicarla, ma ciò comporterà
certamente l’applicazione della sanzione pecuniaria. Come chiarito sopra
la rettifica non si basa sulla veridicità di una notizia, ma
esclusivamente su una valutazione soggettiva della sua lesività. Per cui
anche se il blogger ritenesse che la notizia è vera, sarebbe
consigliabile pubblicare comunque la rettifica, anche se la stessa
rettifica è palesemente falsa.
Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica, il titolare del dominio, il gestore del blog?
Questa
è un’altra problematica che non ha una risposta certa. La rettifica
nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste
sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una
figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere
chi è il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che
l’obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che
debba stabilirsi caso per caso.
Sono soggetti a rettifica anche i commenti?
Anche qui
non è possibile dare una risposta certa al momento. In linea di massima
un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è
opera di un terzo rispetto all’estensore della notizia, per cui
sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col
commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito ad
una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui,
probabilmente il commento non dovrebbe essere soggetto a rettifica.
Pensavo di creare un widget che consente agli utenti di
pubblicare direttamente la loro rettifica senza dovermi inviare
richieste. In questo modo sono al riparo da eventuali multe?
Assolutamente no, la norma prevede la possibilità che il soggetto
citato invii la richiesta di rettifica e non lo obbliga affatto ad
adoperare widget o similari. Quindi anche l’attuazione di oggetti di
questo tipo non esime dall’obbligo di pubblicare rettifiche pervenute
secondo differenti modalità (ad esempio per mail).
Pensavo di aprire un blog su un server estero, in questo modo non sarei più soggetto alla rettifica?
Per
non essere assoggettati all’obbligo della rettifica è necessario non
solo avere un sito hostato su server estero, ma anche risiedere
all’estero, come previsto dalla normativa europea. E, comunque, anche la
pubblicazione di notizie su un sito estero potrebbe dare adito a
problemi se le notizie provengono da un computer presente in Italia.
E’ vero che in rete è possibile pubblicare tutto quello che
si vuole senza timore di conseguenze? E’ per questo che occorre la
rettifica?
Questo è un errore comune, ritenere che non vi sia
alcuna conseguenza a seguito di pubblicazione di informazioni o notizie
online, errore dovuto alla enorme quantità di informazioni immesse in
rete, ovviamente difficili da controllare in toto. Si deve inoltre
tenere presente che comunque l’indagine penale od amministrativa
necessita di tempo, e spesso le conseguenze penali od amministrative a
seguito di pubblicazioni online, si hanno a distanza di settimane o
mesi.
In realtà alla rete si applicano le stesse medesime norme che si
applicano alla vita reale, anzi in alcuni casi la pubblicazione online
determina l’aggravamento della pena. Quindi un contenuto in rete può
costituire diffamazione, violazione di norme sulla privacy o sul diritto
d’autore, e così via…
Il discorso che spesso si fa è, invece, relativo al rischio che un
contenuto diffamante possa rimanere online per parecchio tempo. In
realtà nelle ipotesi di diffamazione o che comunque siano lesive per una
persona, è sempre possibile ottenere un sequestro sia in sede penale
che civile del contenuto online, laddove l’oscuramento avviene spesso
nel termine di 48 ore.
Ho letto di un emendamento presentato da alcuni politici che
dovrebbe risolvere il problema della rettifica. È un buon emendamento?
Già
lo scorso anno fu presentato un emendamento da alcuni parlamentari, che
sostanzialmente dovrebbe essere riproposto quest’anno, con qualche
modifica. In realtà l’emendamento Cassinelli, dal nome dell’estensore,
non migliora di molto la norma: allunga i termini della rettifica a 10
giorni, stabilisce che i commenti non sono soggetti a rettifica, e
riduce la sanzione in caso di non pubblicazione.
L’allungamento dei termini non è una grande conquista, in quanto
l’errore di fondo del comma 29 è l’equiparazione tra rete e stampa, cioè
tra attività giornalistica professionale e non professionale, compreso
la mera manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della
Costituzione, esplicata dai cittadini tramite blog. Per i commenti la
modifica è addirittura inutile in quanto una lettura interpretativa
dovrebbe portare al medesimo risultato, anzi forse sotto questo profilo
l’emendamento è peggiorativo perché invece di “siti informatici” parla
di “contenuti online” con una evidente estensione degli stessi (pensiamo
alle discussioni nei forum).
Tale emendamento viene giustificato con l’esempio del blogger che
scrive: “Tizio è un ladro”, ipotesi nella quale, si dice, Tizio ha il
diritto di vedere rettificata la notizia falsa. Immaginiamo invece che
Tizio effettivamente sia un ladro, la rettifica gli consentirebbe di
correggere una notizia vera con una falsa. Se davvero Tizio non è un
ladro, invece, non ha alcun bisogno di rettificare, può denunciare
direttamente per diffamazione il blogger ed ottenere l’oscuramento del
sito in poco tempo.
Ma in sostanza, quale è lo scopo di questa norma?
Una risposta a tale domanda è molto difficile, però si potrebbe
azzardarla sulla base della collocazione della norma medesima. Essendo
inserita nel ddl intercettazioni, potrebbe forse ritenersi una sorta di
norma di chiusura della riforma, riforma con la quale da un lato si
limitano le indagini della magistratura, dall’altro la pubblicazione
degli atti da parte dei giornalisti. Poi, però, rimarrebbe il problema
se un giornalista decide di aprire un blog in rete e pubblicare quelle
intercettazioni che sul suo giornale non potrebbe più pubblicare. Ecco
che il comma 29 evita questo possibile rischio.
Bruno Saetta -
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